E’ possibile convertire il mio permesso di soggiorno?

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per il territorio di residenza dello straniero e solo dopo si può chiedere la conversione alla Questura.

Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal Decreto Flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Il Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione è rilasciato ai cittadini non comunitari che vogliono frequentare un corso di studio  universitario o di formazione in Italia a seguito di rilascio dell’apposito visto per studio. Tale permesso consente di svolgere anche un’attività lavorativa di tipo subordinato, che non deve superare le 20 ore settimanali cumulabili per 52 settimane fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
Alla scadenza del permesso, lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, master universitario di secondo livello,  laurea triennale o laurea specialistica può essere iscritto nell’elenco anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi oppure chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando: 

  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.