Visto d’ingresso e/o permesso di soggiorno per motivi religiosi richiesto da cittadini extra U. E.

L’ingresso in Italia dello straniero per motivi religiosi viene disciplinato dall’art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod. ; dal Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000. ll visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto d’ingresso sono:

  • l’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito della propria organizzazione di appartenenza;
  • documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
  • nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000. La dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza fideiussoria;
  • assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Nel caso di invito da parte di un’associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto d’ingresso verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell’Interno della natura di culto dell’ente e della conformità del suo statuto ai principi dell’ordinamento italiano.
Se il soggiorno dovesse superare i 90 giorni, entro 8 gg lavorativi dall’ingresso in Italia lo straniero dovrà richiedere il permesso di soggiorno con durata e motivazione identiche a quelle indicate nel visto d’ingresso. Al momento della domanda di istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sono richiesti i seguenti documenti:

  • istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
  • fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
  • dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
  • assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

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