Visto d’ingresso per turismo richiesto da cittadini extra U. E.

Il visto d’ingresso per turismo viene rilasciato al cittadino straniero che intenda viaggiare in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen per un massimo di 90 giorni

La domanda deve essere presentata dallo straniero all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente. Unitamente alla domanda il turista, al fine di ottenere il visto d’ingresso, deve possedere i seguenti requisiti:

  • disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000. La dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza fideiussoria;
  • assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
  • prenotazione del volo di andata e di ritorno;
  • disponibilità alloggiativa (prenotazione hotel, dichiarazione di ospitalità, etc… );
  • eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.

Con il visto d’ingresso per turismo non è possibile effettuare attività lavorativa. Il turista entro 8 giorni dall’ingresso in Italia deve comunicare alla Questura competente la propria permanenza sul Territorio Nazionale.

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