
Iscrizione anagrafica richiesta da cittadini U. E.
Un cittadino della Comunità Europea (spazio Schengen) ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi (90 giorni) senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio.
Il cittadino dell’Unione Europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni) quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e dispone di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o titolo equivalente, che copra tutti i rischi, non imputabili a patologie pregresse, nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, non imputabili a patologie pregresse;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione Europea che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni).
I cittadini dell’Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni) devono recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente per richiedere l’iscrizione anagrafica. Per tale iscrizione occorre produrre, oltre al documento d’identità e al codice fiscale, la documentazione attestante:
in caso di soggiorno per motivi di lavoro:
- l’attività esercitata
In caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione:
- la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno,
- la titolarità di un’assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie urgenti (limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto).
In caso di familiare del cittadino dell’Unione Europea, che ha diritto a soggiornare in Italia per più di 3 mesi (90 giorni), avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).
Se lo straniero risiede in Italia in modo continuativo per più di 5 anni ha il diritto al soggiorno permanente sul territorio nazionale.