Iscrizione anagrafica richiesta da cittadini U. E.

Un cittadino della Comunità Europea (spazio Schengen) ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi (90 giorni) senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio.

Il cittadino dell’Unione Europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni) quando:

  • è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e dispone di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o titolo equivalente, che copra tutti i rischi, non imputabili a patologie pregresse, nel territorio nazionale;
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, non imputabili a patologie pregresse;
  • è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione Europea che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni).

I cittadini dell’Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi (90 giorni) devono recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente per richiedere l’iscrizione anagrafica. Per tale iscrizione occorre produrre, oltre al documento d’identità e al codice fiscale, la documentazione attestante:

in caso di soggiorno per motivi di lavoro:

  • l’attività esercitata

In caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione:

  • la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno,
  • la titolarità di un’assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie urgenti (limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto).

In caso di familiare del cittadino dell’Unione Europea, che ha diritto a soggiornare in Italia per più di 3 mesi (90 giorni), avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).

Se lo straniero risiede in Italia in modo continuativo per più di 5 anni ha il diritto al soggiorno permanente sul territorio nazionale.

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