Permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto da cittadini extra U. E.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene regolamentato dagli art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.

Per il primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo studente deve possedere i seguenti documenti:

  • certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto d’ingresso;
  • documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
  • assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
  • istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
  • fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno, lo studente dovrà procurarsi:

  • documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
  • assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
  • certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Lo studente che richiede un visto d’ingresso per l’immatricolazione in un’università italiana (visto studio-università), deve dimostrare di possedere una disponibilità minima annuale di € 5.889. Tale cifra è commisurata all’importo per l’anno del cosiddetto “assegno sociale”. Se il corso di studi si sviluppa su più anni, è sufficiente dimostrare le disponibilità per il primo anno.

Per tutte le altre tipologie di visto per motivi di studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, si deve fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera. Di conseguenza, l’importo totale varia in dipendenza della durata del soggiorno, cioè del corso di studi.
La Direttiva del 01/03/2000 emanata dal Ministero dell’Interno ha stabilito che la dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza fideiussoria.

Lo studente in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio può svolgere un’attività lavorativa part-time massimo 20 ore settimanali con un limite annuale di 1.040 ore. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rinnovato solo se il visto d’ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale e non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dall’autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.

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