Permesso di soggiorno per vacanza-lavoro
Il permesso di soggiorno per vacanza-lavoro è rivolto ai cittadini extra-UE che entrano in Italia con un visto per vacanza-lavoro, previsto dagli accordi bilaterali che l’Italia ha attualmente in vigore con Australia, Nuova Zelanda, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e Giappone.
Questo permesso permette di vivere in Italia fino a un anno, svolgendo attività lavorativa durante il soggiorno. La richiesta deve essere presentata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
Requisiti e documenti richiesti
Il permesso può essere richiesto esclusivamente da chi possiede un visto vacanza-lavoro. Non può essere convertito da altre tipologie di permessi e non può essere richiesto senza visto. Per presentare la domanda è necessario avere una sistemazione in Italia, effettuare la comunicazione di ospitalità entro 48 ore e disporre di una polizza assicurativa valida contro malattia e infortuni.
La documentazione da presentare, in originale e fotocopia, comprende:
- 4 foto tessera con fondo chiaro
- Marca da bollo da 16 €
- Ricevuta del versamento del bollettino postale di 30,46 € + 40 € per il permesso annuale
- Fotocopia del passaporto con timbri e visti
- Dichiarazione di ospitalità con fotocopia del documento d’identità dell’ospitante
- Comunicazione di ospitalità/cessione di fabbricato, da effettuare entro 48 ore presso l’autorità di pubblica sicurezza (originale + fotocopia)
- Polizza assicurativa valida in Italia contro malattia e infortuni
Durata del permesso
Il permesso per vacanza-lavoro ha una durata massima di un anno e segue le condizioni previste da ciascun accordo internazionale. In generale, questo permesso non è rinnovabile, salvo eccezioni specifiche previste dagli accordi con i singoli Paesi.