Vacanza-Lavoro in Italia: quale permesso di soggiorno occorre

La Vacanza-Lavoro è un’esperienza formativa per migliaia di ragazzi in giro per il mondo. È un tipo di avventura nella quale vengono impiegate le proprie conoscenze, lavorando nel Paese ospitante e ricevendo in cambio un alloggio gratuito.

Tantissimi contesti offrono questa particolare forma di scambio, quali le famiglie, le strutture ricettive, i ristoranti, gli agriturismi e, talvolta, anche le piccole imprese.

Indice

A chi si rivolge il Permesso di Vacanza-Lavoro

Il Testo Unico sull’Immigrazione elenca una serie di specifiche categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori delle quote del Decreto-Flussi. In queste categorie rientra anche la casistica in oggetto. Ne possono beneficiare i giovani stranieri che, in base ad accordi tra i Paesi, svolgano in Italia un lavoro occasionale sulla base dei programmi di mobilità.

Il Visto di ingresso per Vacanza-Lavoro, come abbiamo visto, può essere concesso solo ai giovani dei Paesi con i quali ci siano accordi bilaterali. Nella fattispecie, attualmente, sono in vigore accordi di questo tipo con i seguenti Stati: Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Hong Kong e Canada.

Questi accordi si rivolgono nello specifico a ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. La finalità è prettamente quella di promuovere lo scambio culturale tra i Paesi, mediante un soggiorno superiore rispetto ai classici 90 giorni del Visto turistico.

La normativa per richiedere il Permesso di Vacanza-Lavoro in Italia

Il Permesso di Vacanza-Lavoro deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso nel nostro Paese. La richiesta deve essere fatta direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente. I documenti che devono essere presentati sono i seguenti:

  • quattro fototessere;
  • le ricevute di pagamento dei bollettini postali per la richiesta e il rilascio del titolo di soggiorno;
  • fotocopia del passaporto;
  • marca da bollo dell’importo di 16 euro;
  • fotocopia di un documento di identità dell’ospitante, unitamente alla dichiarazione di ospitalità;
  • copertura sanitaria per le spese mediche urgenti dovute a infortunio e malattia.

Durata e conversione del Permesso di Vacanza-Lavoro

Questa tipologia di Permesso ha una durata massima di un anno e, alla scadenza, non può essere convertito in un’altra tipologia di titolo di soggiorno.

Il giovane straniero può lavorare per un periodo totale non superiore a sei mesi e per non più di novanta giorni con lo stesso datore di lavoro.

Sono però previste delle eccezioni a questa indicazione. Per esempio, nell’Accordo con il Canada, è stata prevista la possibilità per lo straniero di lavorare per l’intera durata del soggiorno anche presso lo stesso datore di lavoro.

Le garanzie dell’offerta Generali

Come abbiamo visto in precedenza, per il rilascio del titolo di soggiorno è richiesta dalle Autorità la presentazione di una copertura sanitaria.

Le garanzie coprono tutte le emergenze dovute a infortunio, malattia, eventuale ricovero ospedaliero, con il passaggio obbligatorio dal Pronto Soccorso di un Ospedale pubblico.

Il massimale è illimitato in Italia, senza alcuna franchigia, mentre ha un massimale di 30.000 € nell’Area Schengen, come disposto dalla legislazione in materia europea.

La ricchezza della Vacanza-Lavoro

Questa opportunità per i giovani rappresenta un’esperienza di inestimabile ricchezza per una crescita sia dal punto di vista personale che di arricchimento culturale.

Imparare una nuova lingua, vivere come la gente del luogo, uscire dalla propria comfort-zone e, soprattutto, sviluppare nuove conoscenze e competenze che potranno essere utili nel proprio futuro.

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