Il Visto di ingresso per cittadini stranieri

I cittadini stranieri che intendano entrare in Italia sono obbligati a esibire ai controlli un proprio documento di riconoscimento: qualora si tratti di un soggiorno inferiore a novanta giorni, è obbligatorio richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese di origine, il Visto di ingresso solo se espressamente previsto, altrimenti è possibile entrare sul territorio nazionale semplicemente esibendo un documento di riconoscimento. Qualora, invece, il soggiorno sia superiore a novanta giorni è sempre obbligatoria la richiesta del Visto di ingresso.

Tipologia dei Visti di ingresso

Ci sono diverse catalogazioni di Visti di ingresso:

  • Tipo A (transito aeroportuale);
  • Tipo B (transito);
  • Tipo C (soggiorni di breve durata o di viaggio fino a novanta giorni);
  • Tipo D (soggiorni superiori a novanta giorni).

Inoltre, possono essere suddivisi in ulteriori sottocategorie quali:

Requisiti per la concessione del Visto di ingresso

Ai fini della concessione del Visto di ingresso sono richiesti al cittadino straniero una serie di documenti che differiscono tra loro a seconda della tipologia richiesta.

Tra i più comuni possiamo elencare i seguenti:

  • Documento di viaggio in corso di validità (passaporto);
  • Dichiarazione di invito da parte di un cittadino italiano o di un cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia;
  • Assicurazione sanitaria che copra le spese mediche in caso di urgenza;
  • Dimostrazione di idoneità dell’alloggio oppure dichiarazione di ospitalità;
  • Qualora il cittadino straniero provenisse da determinati Paesi può essere richiesta la dimostrazione di adeguate disponibilità economiche tramite la presentazione di una polizza fideiussoria;
  • Biglietto di ritorno nel proprio Paese di origine.

Simultaneamente al rilascio del Visto di ingresso la Rappresentanza diplomatica italiana recapita al cittadino straniero una comunicazione scritta che espone i diritti e i doveri inerenti all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

D’altro canto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del Visto, la Rappresentanza diplomatica negherà la concessione dello stesso, dandone comunicazione al cittadino straniero. Per ragioni relative a sicurezza oppure ordine pubblico, non è necessaria la motivazione del diniego, al contrario di quanto previsto dalla normativa vigente per le domande presentate per motivi di cure mediche, lavoro, famiglia o studio.

Infine, la presentazione di documenti alterati o falsificati presentati a corredo della domanda, implica l’inammissibilità della stessa oltre alle conseguenti responsabilità penali a carico del richiedente.