La differenza tra Permesso e Carta di soggiorno

Il legislatore ha previsto differenti casistiche per la regolarità del soggiorno del cittadino straniero, che intenda lavorare, soggiornare e risiedere legalmente nel nostro Paese. Procediamo a un’analisi delle differenze tra il Permesso di soggiorno e la Carta di soggiorno.

In cosa consiste il Permesso di soggiorno?

Il Permesso di soggiorno è un titolo rilasciato dal Ministero dell’Interno, nella fattispecie dalle Questure, ai cittadini Non-UE che abbiano intenzione di vivere e lavorare sul territorio nazionale. Il Permesso può essere previsto in determinati casi quali:

Con il Permesso di soggiorno il cittadino straniero ha il diritto di soggiornare e svolgere attività lavorativa sul territorio italiano o di rientrarvi dopo un periodo passato in uno Stato estero. Entro trenta/sessanta giorni dalla data di scadenza è obbligatorio procedere al rinnovo dello stesso, inviando alla Questura competente, via posta, il kit contenente la documentazione richiesta.

In cosa consiste la Carta di soggiorno?

Il Testo Unico dell’Immigrazione ha deliberato l’adozione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sostituendo di fatto la carta di soggiorno.

Attualmente la carta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 30/2007, viene rilasciata ai familiari del cittadino di un Paese aderente all’Unione Europea che vogliano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai novanta giorni.

Nella fattispecie questo titolo può essere richiesto:

  • Dal coniuge di un cittadino dell’Unione Europea;
  • Dai figli del coniuge con un’età inferiore ai 21 anni o anche con età superiore, se risultano a carico del cittadino dell’Unione;
  • Dai nonni o dai genitori del cittadino comunitario.

Per ottenere la Carta di soggiorno è necessario presentare richiesta alla Questura di competenza allegando determinati documenti, tra i quali il proprio passaporto, l’originale e la fotocopia del documento attestante la parentela e i documenti di identità del cittadino dell’Unione Europea. Il rilascio della prima Carta di soggiorno ha una validità quinquennale mentre, a partire dal rinnovo, verrà rilasciato un titolo con validità permanente.

In cosa consiste il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo?

Tranne che per la casistica precedentemente descritta, la Carta di soggiorno è stata sostituita dal Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I requisiti per l’ottenimento sono i seguenti:

  • Cinque anni di residenza effettiva sul territorio nazionale;
  • Residenza in alloggio idoneo con contratto di locazione o compravendita;
  • Possesso di un reddito familiare non inferiore all’assegno sociale annuale (pari a 5954 €);
  • Non avere precedenti penali;
  • Superamento di un test di conoscenza della lingua italiana con livello A2.

Con questa tipologia di Permesso di soggiorno è possibile fare richiesta per tutte le prestazioni erogate dall’Inps, quali bonus per la maternità, assegno unico e reddito di cittadinanza.

Si fa presente come dal 2014 anche i cittadini stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiati o di protezione internazionale, sono abilitati a richiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.