La dichiarazione di presenza sul territorio nazionale

I cittadini stranieri che soggiornano in Italia per motivi di turismo, gare sportive, visite, affari, ricerca scientifica o missione, per un periodo non eccedente i novanta giorni, non hanno l’obbligo di richiedere il Permesso di soggiorno, dal momento che risulta sufficiente la cosiddetta dichiarazione di presenza.

Requisiti per la dichiarazione di presenza

La legge che regola la presenza in Italia dei cittadini stranieri per un periodo inferiore ai novanta giorni, è contenuta nel Testo Unico sull’Immigrazione, nel D.P.R. 394/1999 e nella Legge 68/2007, i quali statuiscono che i cittadini provenienti dai Paesi che applicano il Trattato di Schengen, hanno l’obbligo di dichiarare la propria presenza al Questore della provincia in cui si trovano, entro otto giorni dall’arrivo in Italia, mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo oppure, qualora soggiornassero presso strutture ricettive, sarà cura dell’albergatore segnalare alle autorità competenti i dati delle persone ospitate entro 24 ore dal loro arrivo. Una copia del modulo con cui il cittadino straniero ha dichiarato la propria presenza viene rilasciata allo stesso, che ha l’obbligo di portarla con sé e mostrarla ad ogni richiesta effettuata dagli organi preposti alla pubblica sicurezza.

Per coloro che, invece, non provengono da Paesi che applicano il Trattato di Schengen, è sufficiente l’apposizione del timbro uniforme Schengen alla frontiera di ingresso in Italia.

Documenti necessari da inviare in Questura

I documenti da allegare al modulo della dichiarazione di presenza sono i seguenti:

  • Passaporto (originale e fotocopia delle pagine con timbri e Visti di ingresso);
  • Dichiarazione di ospitalità;
  • Fotocopia della carta di identità se il dichiarante è italiano;
  • Fotocopia del Permesso di soggiorno se il dichiarante è straniero;
  • Comunicazione di ospitalità.

Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo della dichiarazione di presenza

Il non adempimento alle disposizioni normative comporta l’espulsione del cittadino straniero che:

  • Abbia presentato in ritardo la dichiarazione di presenza, a meno che non sia dipeso da cause di forza maggiore;
  • Nonostante abbia presentato regolarmente la suddetta dichiarazione, si sia trattenuto sul territorio nazionale oltre il periodo consentito.

L’espulsione non è univoca in tutti i casi, ma il prefetto adotta il provvedimento solo dopo aver accuratamente valutato il singolo caso.

È importante notare come il nuovo art. 38 del Testo Unico sull’Immigrazione preveda la possibilità, per gli studenti stranieri delle succursali in Italia di Università e Istituti di insegnamento universitario, di non richiedere il Permesso di soggiorno in caso di soggiorni non superiori a 150 giorni: in questo caso, però, è fatto obbligo agli studenti stranieri di assolvere alla dichiarazione di presenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il mancato adempimento della dichiarazione comporta, per gli studenti stranieri, una sanzione amministrativa cha varia dai 160 ai 1100 €.

Possiamo osservare come la dichiarazione di presenza rappresenti per lo Stato uno strumento fondamentale per monitorare gli ingressi e il controllo del territorio nazionale, per i cittadini stranieri che intendano realmente soggiornare per un periodo non superiore ai tre mesi.