Iscrizione anagrafica per cittadini extra UE.

Il cittadino extracomunitario può richiedere l’iscrizione all’Anagrafe anche se non è obbligatoria. Egli dovrà recarsi nell’ufficio dell’Anagrafe del Comune, compilare e firmare l’apposito modulo, che si può scaricare dal sito del comune al quale si vuole fare l’iscrizione oppure ritirare presso l’apposito Ufficio Anagrafe, e consegnare i documenti seguenti:

•        il passaporto o altri documenti di riconoscimento equipollenti;

•        il documento di soggiorno in corso di validità in originale oppure ricevuta del rinnovo;

•        un documento che provi l’attività lavorativa esercitata, se il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro ;

•        un documento che attesti l’iscrizione a corsi di istruzione o formazione professionale, se il soggiorno è richiesto per motivi di studio o formazione;

•        l’attestazione del possesso di idonee disponibilità finanziarie per sé e per i propri familiari;

•        la polizza di assicurazione sanitaria

Se il cittadino extracomunitario porta con sé i membri della famiglia, egli dovrà allegare:

•        il passaporto o altri documenti equipollenti dei familiari;

•        il permesso di soggiorno dei familiari;

•        l’atto autentico che dimostra la composizione della famiglia e la qualità di familiare rilasciato dall’autorità competente dello Stato di provenienza.

Per gli stranieri che sono già iscritti all’anagrafe vige l’obbligo di rinnovare l’iscrizione ogni anno, mostrando il permesso di soggiorno. Inoltre, gli stranieri iscritti devono anche rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di domicilio, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

L’iscrizione anagrafica è importante nel caso in cui lo straniero voglia chiedere la cittadinanza italiana, sia per matrimonio che per naturalizzazione. In tali casi, infatti, uno dei requisiti necessari per ottenere tale riconoscimento, è l’aver regolarmente soggiornato in Italia per un determinato periodo di tempo.

Anche solo per il rilascio della carta di identità è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.

Ai fini dell’iscrizione, i cittadini extra Ue devono essere in possesso di un permesso di soggiorno con durata superiore a tre mesi. Esclusi i soggiorni brevi e temporanei (turismo, affari, ecc..).

Anche coloro che hanno fatto richiesta di riconoscimento dell’asilo politico e sono in attesa della decisione della Commissione Territoriale competente hanno diritto ad essere iscritti nel registro della popolazione residente.

Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 per contrastare il grave fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili, ha stabilito che “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”

Quindi i cittadini che vogliono presentare la Dichiarazione di residenza o il cambio di abitazione devono perciò essere in grado di dimostrare a che titolo occupano l’appartamento presso cui chiedono l’iscrizione anagrafica, se in affitto o in comodato, ad esempio.

Nel caso in cui il richiedente la residenza non abbia un contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario che lo ospita a titolo gratuito, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità. Se nell’appartamento sono già residenti altre persone, anche queste dovranno fare la suddetta dichiarazione di consenso.