Covid-19: Scadenza patenti e pagamento sanzioni

Il Ministero dell’interno con la Circolare del 29 marzo 2020 ha dato un indirizzo operativo alla norme contenute nel Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, trattando i seguenti argomenti:

  1. circolazione del veicolo da sottoporre a revisione;
  2. scadenza della validità della patente di guida;
  3. proroga di validità di autorizzazioni o atti amministrativi in scadenza;
  4. pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada;
  5. proroga dei termini della copertura RC Auto.

La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

Sull’argomento delle patenti di guida è anche intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare 24 marzo 2020, n. 9487.

nel Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 è stato previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del codice della strada con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Restano in vigore le disposizioni che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

La più importante novità inserita nel decreto è senz’altro la proroga di un mese delle RC Auto. Il periodo di tolleranza che le compagnie assicurative devono ora applicare alla scadenza delle polizze auto e moto è di 30 giorni. Anche se l’assicurazione è scaduta, resta valida la copertura assicurativa attivata.

La normativa vigente stabilisce di norma un periodo di tolleranza delle assicurazioni auto e moto di 15 giorni. Durante questo periodo, è possibile continuare a circolare anche se l’assicurazione è scaduta e, in caso di incidente, l’auto o la moto saranno comunque protette dalle tutele garantite dal contratto sottoscritto.

Resta confermato, inoltre, l’obbligo per le compagnie assicurative di avvisare il proprio cliente della scadenza della polizza con almeno 30 giorni d’anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto. Dopo questa data, grazie al periodo di tolleranza, si potrà contare su di un altro mese di coperture invece che sui canonici 15 giorni di tolleranza.

L’estensione della proroga della copertura assicurativa è valida esclusivamente fino al prossimo 31 luglio 2020. A partire dal mese di agosto, quindi, salvo ulteriori proroghe in successivi decreti, si tornerà ai 15 giorni di prima.