Conversione della patente estera

Circolare in Italia può essere facile, oppure no… di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Le patenti di guida dei Paesi Europei sono equiparate a quelle italiane e non c’è l’obbligo di conversione. Il cittadino che acquisisce la residenza in Italia, ha la facoltà, non l’obbligo, di richiedere la sostituzione della propria con quella italiana.

Se sei cittadino extracomunitario in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero, puoi guidare liberamente in Italia, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza, purché abbia anche una traduzione giurata  della patente o possegga un permesso internazionale di guida. Comunque, in caso di guida con patente estera senza allegata la traduzione giurata il codice della strada prevede una sanzione per il trasgressore Art. 135, comma 8 CdS.

A un anno dall’iscrizione anagrafica al Comune di residenza il cittadino extracomunitario può continuare a guidare in Italia solo se cambia la propria patente con una italiana. In caso di guida con patente estera oltre un anno dall’iscrizione anagrafica, è prevista la stessa sanzione come per chi guida con patente italiana scaduta.

E’ importante informarsi, presso la Motorizzazione Civile del luogo di residenza, perché la conversione può essere fatta soltanto per i cittadini extracomunitari provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato un accordo in merito. E’ assolutamente indispensabile aggiornarsi sempre, perché gli accordi con i singoli Paesi sono soggetti a scadenza e non necessariamente si rinnovano.

Nel caso l’accordo sopracitato fosse in vigore nel momento in cui si vuole inoltrare la richiesta, si può procedere alla conversione che consente di cambiare la propria patente senza dover sostenere particolari esami teorici e pratici.

Questo si può fare presso l’ufficio della motorizzazione del luogo di residenza utilizzando il modello TT 2112 .

La domanda di conversione può essere presentata solo se la patente estera è in corso di validità.

Dopo la presentazione della domanda l’Ufficio pertinente effettua degli accertamenti in merito ai documenti allegati alla richiesta di conversione. Terminata l’istruttoria rilascia al richiedente la patente italiana ma ritira la patente straniera.

Se la patente estera è stata rilasciata da un Paese che non ha aderito all’accordo di conversione, oppure la stessa è scaduta, il cittadino extracomunitario deve obbligatoriamente conseguire la patente italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

La richiesta di rilascio della patente può essere presentata anche dal cittadino straniero in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Dopo aver effettuato l’esame teorico e quello pratico l’Ufficio pertinente rilascia la patente di guida italiana e ritira quella estera che verrà restituita al Consolato di appartenenza.