Ricongiungimento Familiare: quali passi da seguire per ottenerlo

Il cittadino straniero, titolare di un Permesso di soggiorno di lungo periodo o di un Permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per studio , per motivi religiosi, o per motivi familiari, può richiedere il ricongiungimento familiare.

Ma quali sono le persone oggetto del ricongiungimento?

– il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

– figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso;

– figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

– genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

– genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per gravi motivi di salute documentati.

L’ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un Visto per ricongiungimento familiare: il Visto deve essere richiesto dallo straniero soggiornante in Italia presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il rilascio del Visto e del conseguente Permesso di soggiorno sono subordinati alla sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali:

  • Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato, accertato dal certificato di idoneità abitativa, rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune;
  • Un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’assegno per ogni familiare per cui si fa la richiesta di ricongiungimento.

Una volta accolta la domanda di nulla osta, si apre la seconda fase del processo con la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del Visto di Ingresso, da parte degli Uffici Consolari nel Paese di origine o residenza del familiare da ricongiungere, come ad esempio la certificazione attestante la parentela e lo stato di salute: Il Visto di Ingresso viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora la pratica andasse a buon fine, il Permesso di soggiorno per motivi familiari avrà la stessa durata del Permesso di soggiorno del familiare che ha fatto domanda di ricongiungimento.

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