Visto di ingresso e soggiorno per affari

Questo tipo di visto d’ingresso permette soggiorni di massimo tre mesi e il richiedente extra UE deve adempiere a determinati requisiti e presentare la documentazione necessaria ai fini del rilascio.

Come previsto del decreto del Ministero degli affari esteri 12 luglio 2000: “Il visto di ingresso per “affari” consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale”

Documenti richiesti

Per dimostrare la reale motivazione del viaggio, il richiedente è tenuto a presentare all’Autorità consolare italiana nel proprio paese d’origine, l’invito da parte dell’Ente o azienda con cui si intende concludere un affare, un contratto, una trattativa ecc. Il documento richiesto prende il nome di “Dichiarazione di invito” e deve indicare la durata, la motivazione del soggiorno e una descrizione dell’attività che il viaggiatore andrà a svolgere.

E’ obbligatorio dimostrare la disponibilità di un alloggio che può essere una dichiarazione di ospitalità fatta da un cittadino UE oppure extra UE regolarmente soggiornante in Italia, oppure una prenotazione alberghiera.

Per questo tipo di breve soggiorno non è richiesto alcun permesso di soggiorno ma il viaggiatore deve notificate la propria presenza nel territorio nazionale alla Polizia di frontiera oppure nel caso l’ingresso avvenga da un paese dell’UE è necessario dichiararlo presso all’Ufficio stranieri della Questura entro otto giorni dall’arrivo.