L’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio

Con il termine cittadinanza si intende il rapporto che intercorre tra una persona fisica e lo Stato, con l’ordinamento giuridico che riconosce ad essa la pienezza dei diritti civili e politici, secondo quanto disposto dalla Legge n.91/1992.

La cittadinanza italiana si può acquisire nei seguenti modi:

  • Iure sanguinis”: in caso di nascita o se si è adottati da cittadini italiani;
  • Iure soli”: in caso di nascita sul territorio nazionale da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti oppure nel caso in cui i genitori non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio a causa di una legge dello Stato di origine;
  • Cittadini stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni;
  • Per Matrimonio.

La cittadinanza per matrimonio

La cittadinanza italiana, in base alla Legge n.91/1992, può essere concessa per matrimonio su decreto del Prefetto, ai sensi della Direttiva Ministeriale del 07/03/2012, la quale statuisce che il coniuge debba risiedere legalmente da almeno due anni sul territorio nazionale, oppure dopo tre anni dal matrimonio se residente all’estero, nel caso in cui, nel momento del rilascio del provvedimento, il matrimonio non risulti sciolto o annullato e non ci sia la separazione dei coniugi. Questi termini sono ridotti della metà in caso di presenza di figli nati o adottati.

La domanda deve essere presentata sul sito del Ministero dell’Interno, nella sezione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, registrandosi tramite SPID e seguendo i passaggi indicati.

I documenti da allegare alla domanda sono:

  • Certificato di nascita del Paese di origine (originale e copia digitale, scansionate su un unico file);
  • Certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi nei quali ha soggiornato regolarmente (originale e copia scansionate in un unico file);
  • Ricevuta del versamento di 250 € da effettuarsi sul conto corrente postale intestato al Ministero dell’Interno, a titolo di contributo;
  • Documento di riconoscimento valido (passaporto o carta di identità).

In base alla Legge n.132/2018, viene stabilito che per concedere la cittadinanza italiana per matrimonio, le persone che non hanno firmato l’accordo di integrazione, devono dimostrare un’adeguata conoscenza del livello della lingua italiana, non inferiore al livello B1.

Per le domande presentate dal 20/12/2020 il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è stabilito in 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi mentre, per le domande presentate precedentemente, il termine massimo è previsto in 48 mesi.