Accordo di integrazione: che cos’è e a cosa serve

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento che disciplina l’Accordo di Integrazione. Ma che cos’è ed a chi è rivolto?

L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della PRIMA richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura – Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.

Mediante questo accordo, il cittadino straniero si impegna ad acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana almeno A2, ad imparare una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, della vita civile, in particolare nel settore della sanità, della scuola, degli obblighi fiscali ecc.

Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.

Al momento della sottoscrizione, vengono assegnati 16 punti ai quali si aggiungono 14 o più punti se lo straniero adempie agli obblighi partecipando ai corsi di formazione gratuiti oppure se dimostra di avere conoscenza sufficiente sui temi che concernono l’accordo, superando un test di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.

Qualora, lo straniero arrivasse a quota 30 o più punti, significa che ha raggiunto il grado adeguato di integrazione e l’accordo si estingue.

Nel caso in cui i punti ammontino ad un numero compreso fra 1 e 29, l’accordo viene prorogato per un altro anno per provvedere all’adempimento.

Se lo straniero non ha raggiunto un grado adeguato di integrazione, gli viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale.

I punti si possono perdere per:

  • condanne penali anche con sentenza non definitiva;
  • applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
  • irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari.