Rifiuto e revoca del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato qualora lo straniero richiedente sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Per quanto riguarda il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico sull’Immigrazione. Lo stesso permesso è inoltre revocato qualora sia accertato che il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

In ultimo, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno che l’interruzione sia dipesa da gravi e comprovati motivi.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato nel caso in cui:

  • Sia stato acquisito fraudolentemente: lo straniero richiedente abbia quindi fornito documenti falsi o false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del titolo di soggiorno di lungo periodo non avendone diritto o, ancora, secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2009, qualora il permesso sia stato acquisito mediante la celebrazione di un matrimonio di comodo;
  • In caso di espulsione: come disciplinato dall’art. 9 comma 9 del Testo Unico sull’Immigrazione;
  • Manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
  • Lo straniero manchi dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
  • In caso di assenza dal territorio italiano per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi;
  • Venga conferito un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo.

In caso di revoca del permesso UE a causa delle ultime due motivazioni elencate, allo straniero viene data la possibilità di riacquisirlo, sempre previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio (NOTA: inserire link articolo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Negli altri casi, fatta eccezione per l’espulsione, in seguito alla revoca allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno non UE.