Il Permesso di soggiorno per cure mediche: requisiti per ottenerlo

In Italia il diritto alla salute è regolato dall’art.32 della Costituzione, il quale sancisce la salute dell’individuo come un diritto fondamentale e che, di conseguenza, deve essere garantito anche al cittadino straniero, indipendentemente dalla sua posizione personale rispetto alla legge sul suo ingresso e soggiorno nel nostro Paese. Oltre a riconoscere la salute come diritto meramente individuale, la Costituzione italiana statuisce l’interesse della collettività come superiore rispetto a quello del singolo, garantendo, inoltre, le cure gratuite agli indigenti.

Requisiti per la richiesta del Permesso di soggiorno per cure mediche

Il Permesso di soggiorno per cure mediche può essere richiesto e rilasciato per tre differenti motivi:

  • Cittadini stranieri che siano entrati in Italia con un Visto per cure mediche e i loro accompagnatori (in base all’art.36 del D.lgs. 286/98);
  • Cittadini stranieri presenti in Italia senza un titolo regolare di soggiorno, ma che versino in condizioni di salute gravi (art. 19 del D.lgs. 286/98);
  • Cittadine straniere presenti in Italia senza un regolare titolo di soggiorno, che siano in stato di gravidanza e per i sei mesi successivi al parto (art. 19 del D.lgs. 286/98).

Come ottenere il Visto di ingresso per cure mediche

Il cittadino straniero che si trovi all’estero e che abbia intenzione di ricevere cure mediche in Italia – insieme all’eventuale accompagnatore- può richiedere alle Autorità consolari italiane presenti nel Paese di origine, la concessione del Visto di ingresso e, una volta arrivato sul territorio nazionale, richiedere entro otto giorni il relativo Permesso di soggiorno all’Ufficio immigrazione della Questura della città nella quale si recherà per le cure.

L’art. 44 del Dpr 394/99 indica i documenti necessari al rilascio del Visto di ingresso: nella fattispecie è obbligatorio presentare la documentazione sanitaria che deve comprendere:

  • Documentazione medica che attesti l’infermità, rilasciata nel proprio Paese di origine;
  • Dichiarazione della struttura pubblica o privata (in questo caso deve essere obbligatoriamente accreditata presso il SSN) italiana, che individui il tipo di cure da effettuare, la durata e il costo;
  • Dichiarazione della struttura italiana che dia conferma del pagamento di almeno il 30% dell’importo da sostenere o, in alternativa, della delibera regionale o dell’autorizzazione del Ministero della Salute all’interno di specifici programmi umanitari.

Dalle Autorità consolari viene inoltre richiesta la documentazione che attesti la disponibilità di mezzi di sostentamento per il pagamento delle spese sanitarie, del vitto e dell’alloggio al di fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio del paziente e del suo eventuale accompagnatore.

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