• Permesso di soggiorno

    Il Permesso di soggiorno per coesione familiare

    Il Permesso di soggiorno per coesione familiare può essere richiesto da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con un Permesso di soggiorno valido. A differenza del Permesso di soggiorno per ricongiungimento, che è inerente ai familiari che si trovano all’estero e per il quale un requisito indispensabile è rappresentato dalla richiesta del nulla-osta in Prefettura, come disposto dall’Art. 29 del testo Unico dell’Immigrazione, per la coesione tale documento non è richiesto.