Matrimonio di un cittadino straniero in Italia

Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia, Art. 116 del codice civile e aggiornamento.

Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il Permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità, es. passaporto.

In buona sostanza, è necessario ed opportuno rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata per richiedere il rilascio del nulla osta per le nozze ovvero una dichiarazione dalla quale si evince che non ci siano impedimenti per contrarre matrimonio, viste le leggi dello Stato d’origine. Una volta rilasciato il nulla osta, è importante esigere l’autenticazione della firma  apposta dall’Ambasciatore o dal Console, presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura.

In alcuni casi, può capitare che alcune Ambasciate o Consolati non rilascino il nulla osta se non si è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un passaporto. In questo frangente, il cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso gli uffici competenti.

Una volta in regola con la procedura, i coniugi si devono recare insieme, all’Ufficio Matrimoni dell’Anagrafe centrale del Comune di residenza consegnando l’apposita documentazione:

  • documento di identità in corso di validità;
  • certificato di nascita autenticato dall’Ambasciata del Paese di provenienza;
  • nulla-osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata;
  • autocertificazione di stato libero e residenza;

In seguito a questa documentazione presentata, verrà fissato il giorno del giuramento per scambiare pubblicamente la promessa di matrimonio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, assieme a due testimoni, uno per ciascuno. In caso di testimoni stranieri essi dovranno possedere un valido permesso di soggiorno. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile richiedere la presenza di un interprete.

Alla luce di quanto avvenuto, l’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione, cioè esporrà nell’Albo pretorio del Comune un foglio con i nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.

Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.

Questo documento dovrà essere consegnato, entro il termine di 180 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune di residenza per fissare la data del matrimonio.

Una volta contratto matrimonio con un cittadino italiano, il cittadino straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.

Se possiede un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo potrà richiedere la conversione del proprio permesso  in un permesso per motivi familiari utilizzando il kit da spedire in Questura tramite gli uffici postali abilitati.

Se, invece, non possiede alcun permesso di soggiorno, il cittadino straniero non può essere espulso e può comunque chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari recandosi direttamente in Questura, Ufficio Centrale, per richiedere il permesso.