Il permesso di soggiorno per “Casi Speciali”

In Italia il tema dell’immigrazione rappresenta da sempre un terreno minato sul quale si scontrano ideologie e prove di forza dei vari partiti politici senza mai riuscire a trovare soluzioni condivise e utili alla causa. Ne è un esempio la legge 132/2018 del governo gialloverde di Lega e Movimento 5 stelle, che aveva provveduto alla cancellazione del Permesso di soggiorno per “motivi umanitari” e aveva inserito nuove tipologie di titoli rilasciabili ai cittadini stranieri, sancendo un cambiamento nella politica dell’immigrazione del nostro Paese. Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza 130/2020 si è in qualche modo tornati indietro, superando le disposizioni del cosiddetto Decreto Salvini in materia di motivi umanitari e introducendo il cosiddetto “Permesso di protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero”.

Per lo stesso Decreto Salvini, sono però ancora validi determinati motivi per il rilascio dei titoli di soggiorno a cittadini stranieri, denominati “casi Speciali”.

Quali sono le specificità dei “Casi Speciali”?

La legge 132/2018 ha modificato il Testo Unico dell’Immigrazione, nella fattispecie negli artt. 18, 18bis e 19, statuendo le motivazioni relative al rilascio del Permesso per “Casi Speciali”:

  • Protezione sociale: relativo a vittime di violenza o grave sfruttamento con rischi per l’incolumità del richiedente. È rilasciabile dal Questore, su proposta del procuratore o dei servizi sociali e ha una durata semestrale, rinnovabile;
  • Vittime di violenza domestica: relativo a vittime di violenza domestica subita in Italia che comporti un pericolo concreto per l’incolumità: è sempre rilasciabile dal Questore per una durata annuale;
  • Particolare sfruttamento lavorativo: relativo al cittadino straniero che abbia denunciato e cooperato al procedimento penale contro il datore di lavoro: rilasciabile dal Questore su proposta del procuratore, con durata semestrale rinnovabile per un anno o più.

Quali sono le nuove tipologie di Permessi di soggiorno?

  • Protezione speciale: riguarda il divieto di espulsione o respingimento per il rischio di persecuzione o tortura nel proprio Paese di origine: rilasciabile dal Questore su trasmissione degli atti da parte della Commissione Territoriale, con durata annuale, rinnovabile in base al parere della Commissione;
  • Cure mediche: relativo a chi soffre di condizioni di salute di particolare gravità che, in caso di rimpatrio, potrebbe comportare un aggravio delle stesse: rilasciabile dalla Questura per un massimo di un anno;
  • Calamità: può essere richiestoqualora il Paese di origine si trovasse in una condizione di eccezionale calamità che non permetta un rientro in sicurezza: rilasciabile dalla Questura per sei mesi, con la possibilità di rinnovo;
  • Atti di particolare valore civile: Ha un valore prettamente premiale nei confronti di un cittadino straniero che si sia distinto in azioni per il bene della società: è rilasciabile dal Questore su proposta del Prefetto e autorizzazione del Ministero dell’Interno e ha una durata biennale, rinnovabile.

Questa tipologia di Permessi di soggiorno rende possibile l’iscrizione anagrafica e il rilascio della Tessera Sanitaria con l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, permette di svolgere attività lavorativa o di studio e può essere convertito in un Permesso di soggiorno per motivi lavorativi.