Il Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Come ben sappiamo, i cittadini stranieri che soggiornano in Italia devono richiedere il Permesso di soggiorno per rendere legale la loro presenza sul territorio nazionale.

L’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n.394/1999 stabilisce che il Permesso di soggiorno viene rilasciato, nel momento in cui ne ricorrono i presupposti, per le motivazioni e la durata indicate sul Visto di ingresso oppure per acquisto della cittadinanza italiana o dello stato di apolide, a favore dello straniero che sia già in possesso di un Permesso di soggiorno per altri motivi, per l’intera durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

Tale norma, quindi, permette al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno per altri motivi, di continuare a risiedere legalmente in Italia in attesa della concessione della cittadinanza italiana, fino alla conclusione del processo, per fronteggiare l’eventuale scadenza del Permesso di soggiorno del quale è titolare.

Procedimento per la richiesta del Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza 

La richiesta deve essere presentata presso la Questura, mediante l’invio del relativo kit postale.

All’interno del kit deve essere presente:

  • Documentazione che attesti l’avvio del procedimento di richiesta della cittadinanza rilasciata dal Comune di residenza in Italia, e la relativa iscrizione anagrafica;
  • Fotocopia del passaporto;
  • Fotocopia del Permesso di soggiorno precedente;
  • Marca da bollo;
  • Attestazione sull’alloggio;
  • Documentazione sui mezzi di sostentamento.

Non può fare domanda di Permesso colui che abbia già presentato la domanda presso le Autorità consolari italiane presenti nel suo Paese di origine.

Secondo l’orientamento delle Questure e della giurisprudenza italiana, i cittadini stranieri possessori del Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, non possono svolgere attività lavorativa in Italia: ciò ha causato una serie di reazioni in quanto, coloro che contestano questo indirizzo, hanno espresso i propri dubbi su come il cittadino straniero possa provvedere al proprio sostentamento nell’attesa della concessione della cittadinanza italiana.

Due sentenze del Consiglio di Stato – una nel 2017 e l’altra nel 2018 – hanno affermato che l’ordinamento giuridico italiano non prevede nessun principio di convertibilità delle varie tipologie di Permessi di soggiorno, e quindi deve considerarsi un’eccezione, e non una regola, nei soli casi espressamente previsti dalle leggi in vigore.

Solo dal dicembre 2020 è stata resa possibile la conversione del Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza in Permesso per motivi di lavoro, tramite l’emanazione del  D.L. 130/2020 ad opera della Ministra degli Interni Lamorgese.