La protezione internazionale e l’asilo politico

“Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica”

Art. 10, comma 3. Costituzione

Lo status di rifugiato

Innanzitutto, partiamo dando una definizione importante:

I rifugiati sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.

La protezione internazionale garantisce il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia.

La richiesta di protezione internazionale può essere presentata presso la Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso dello straniero in Italia, oppure in seguito, presso la Questura competente. Per la richiesta è necessario presentare una copia del passaporto, qualora il richiedente ne fosse in possesso e ogni altra documentazione che comprova i motivi della richiesta.

Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente a seguito della richiesta. Il rifugiato può dunque, presentare richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico.

Questo titolo di soggiorno comporta molte agevolazioni per il titolare in quanto viene rilasciato per un periodo quinquennale ed è automaticamente rinnovabile.

Inoltre, i rifugiati politici hanno la possibilità di presentare domanda di cittadinanza dopo soli 5 anni di residenza legale, possono richiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli, beneficiare dell’assistenza sociale al pari del cittadino italiano e iscriversi gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per asilo politico non si può convertire in uno per ragioni di lavoro ma consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma), l’accesso al pubblico impiego ed anche l’accesso allo studio. Possono richiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il calcolo del periodo di soggiorno sarà effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio quando faranno richiesta di rilascio del nuovo permesso UE per lungo soggiornanti, però, dovranno comunque indicare un luogo di residenza. Rimane invariato l’aspetto che riguarda la dimostrazione del reddito che in ogni caso non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.