Ricerca scientifica: i requisiti per l’ottenimento del Permesso di Soggiorno

In un mondo ormai completamente globalizzato e interconnesso, sempre più persone ambiscono a un livello di istruzione più alto e considerano lo studio di formazione all’estero, un passaggio fondamentale della propria educazione: parliamo non solo del corso universitario ma, soprattutto, del post-laurea, della cosiddetta ricerca scientifica.

Quali sono i requisiti per l’accesso?

L’ingresso per ricerca scientifica non è vincolato al limite del “decreto flussi” come invece avviene per i lavoratori specializzati, ma in capo al cittadino straniero devono sussistere determinati requisiti:

  • Conseguimento di un titolo di studio che nel Paese di provenienza dia la possibilità di accedere a programmi di Dottorato;
  • Non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
  • Non essere stato condannato per determinati reati, quali spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, sfruttamento della prostituzione;
  • Non essere stato espulso.

La procedura per l’ottenimento del Visto di ingresso

La figura del ricercatore è regolata dal Testo Unico sull’Immigrazione, in particolare dall’Art. 27-ter comma 1, ed è direttamente selezionato da un elenco tenuto dal Ministero dell’Istruzione

Questo elenco ha una validità quinquennale e prevede l’iscrizione di Istituti, che possono essere pubblici o privati, che svolgano attività di ricerca; le risorse finanziarie minime a disposizione dell’Istituto privato; l’obbligo dell’Istituto di far fronte alle eventuali spese per le condizioni di irregolarità del ricercatore e, infine, le condizioni per la revoca dell’iscrizione al suddetto elenco.

Il ricercatore e l’Istituto pattuiscono una Convenzione di Accoglienza, con la quale il primo si impegna a realizzare il progetto materia della ricerca, mentre il secondo si impegna a dare ospitalità al ricercatore. La Convenzione sancisce il rapporto e le condizioni lavorative, i pagamenti mensili che non possono essere inferiori al doppio dell’assegno sociale, i costi per il viaggio di ritorno nel Paese di origine, la sottoscrizione di una polizza assicurativa oppure l’obbligo per l’Istituto di predisporre l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

La domanda di nulla-osta viene presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo nel quale si deve svolgere la ricerca. Ottenuto il nulla osta, il cittadino straniero potrà fare richiesta di Visto (massimo entro sei mesi dal rilascio del documento) alle autorità consolari all’estero.

Una volta entrato nel nostro Paese, entro otto giorni dall’arrivo, il ricercatore dovrà richiedere il Permesso di Soggiorno alla Questura competente: il titolo avrà la durata del programma di ricerca.