Pensioni per i cittadini stranieri: cosa fare in caso di ritorno nel Paese di origine

I cittadini stranieri che abbiano regolarmente lavorato in Italia e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidano di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

Le norme per la corresponsione della pensione

È necessario fare un distinguo nel caso in cui un cittadino straniero abbia prestato la sua attività in diversi Paesi:

  • Il cittadino straniero abbia anche lavorato in un Paese dell’Unione Europea;
  • Il cittadino straniero provenga da un Paese con il quale l’Italia abbia stipulato convenzioni riguardanti la sicurezza sociale.

I lavoratori che abbiano prestato la propria attività in Italia e in altri Stati dell’Unione Europea, del cosiddetto Spazio Economico Europeo (quali Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e in Svizzera, possono sommare i periodi contributivi: in pratica i contributi versati all’estero potranno essere sommati a quelli versati in Italia, in modo da raggiungere l’età pensionabile.

Viene previsto dalla legge italiana l’obbligo di maturazione di un periodo minimo di assicurazione e versamento dei contributi nel Paese concedente la pensione, ai fini di ottenere la somma dei periodi maturati in più Paesi: in Italia il periodo minimo è stabilito in 52 settimane.

Accordi di reciprocità con Stati terzi

Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, le prestazioni previdenziali e le prestazioni assistenziali vengono garantite ai residenti dei Paesi dell’Unione e ai cittadini dei Paesi membri mediante l’applicazione dei Regolamenti Comunitari.

Per i cittadini extra-UE sono invece concordate apposite Convenzioni bilaterali, cioè norme internazionali con le quali gli Stati si impegnano a garantire ai cittadini dell’altro Paese, gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri: a differenza dei Regolamenti Comunitari, gli accordi di reciprocità devono essere recepiti nell’ordinamento interno tramite una legge ordinaria.

Sono diversi i Paesi non appartenenti all’Unione Europea con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, tra i quali spiccano l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, il Messico, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti d’America.

Per poter verificare il periodo contributivo necessario ai fini della richiesta della pensione, è necessario considerare se si applica il sistema contributivo o retributivo:

  • Lavoratori assunti prima del 1996: potranno percepire la pensione di vecchiaia al compimento dei 66 anni con 20 anni di versamento dei contributi;
  • Lavoratori assunti dopo il 1996: potranno percepire la pensione di vecchiaia sempre a 66 anni, ma anche nel caso non siano stati versati 20 anni di contributi.