MSNA: Minori stranieri non accompagnati

La metà dei rifugiati in tutto il mondo ha un’età inferiore ai diciott’anni. Fra loro, molti sono non accompagnati da un genitore o da un rappresentante legale. La tutela dei minori è prevista dalla normativa nazionale e internazionale con la Convenzione dell’ONU.

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” Art. 2 legge 47/2017.

Questa legge stabilisce anche il divieto di respingimento che vale sempre, senza deroghe, e l’espulsione che è possibile sono per motivi di sicurezza o ordine pubblico.

Iter dal loro arrivo in poi

Al loro arrivo, ai MSNA viene prestato aiuto a livello sanitario e in seguito vengono sottoposti al primo colloquio con il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il mediatore culturale.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza segnala al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la presenza del minore nel territorio.

Il Tribunale per i Minorenni deve nominare un tutore volontario che eserciti la responsabilità genitoriale sul minore straniero. I MSNA hanno il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e qualora fossero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, hanno comunque diritto all’assistenza sanitaria tramite il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Tipi di permesso di soggiorno

Il MSNA ha diritto a ottenere il permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento dei diciott’anni. In seguito, può essere convertito in permesso di soggiorno per studio, se frequenta corsi di studio. Se, invece, ha un impiego, può ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. Se non rientra in nessuna delle suddette categorie, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.