Minori stranieri non accompagnati, cosa prevede la legge in Italia

MSNA: chi sono? Questa sigla sta per minori stranieri non accompagnati e si riferisce ai minorenni che non possiedono la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea. Essi si trovano sul territorio nazionale senza la presenza dei propri genitori o di adulti legalmente responsabili nei loro confronti. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 403 del Codice civile, devono essere trasferiti in un luogo sicuro e protetto.

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Il Sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

L’accoglienza dei MSNA è regolata dall’art. 19 del D.lgs. 142/2015. Attualmente per i minorenni non accompagnati è prevista una prima fase di accoglienza in strutture gestite dal Ministero dell’Interno per un periodo massimo di 30 giorni. In questo periodo sono forniti servizi specialistici orientati al trasferimento successivo, per la seconda fase, dei MSNA ai cosiddetti Sistemi di Accoglienza e Integrazione (SAI). La seconda fase è orientata a fornire al minorenne non accompagnato tutti gli strumenti per conseguire la sua autonomia lavorativa, sociale e culturale. La permanenza è garantita sino al compimento della maggiore età e per un limite massimo di sei mesi dal raggiungimento del diciottesimo anno.

Le tutele per i minori stranieri non accompagnati

I MSNA godono degli stessi diritti riconosciuti ai minori italiani e comunitari, tra i quali i più importanti sono i seguenti:

  • divieto di respingimento al confine nazionale;
  • divieto di espulsione, se non in caso di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • identificazione, accertata dalle forze dell’ordine e dai mediatori culturali;
  • accertamento dell’età anagrafica del minore;
  • affidamento familiare, in alternativa al trasferimento in strutture di accoglienza;
  • diritto alla salute e all’istruzione;
  • diritto all’assistenza legale.

I minorenni non accompagnati hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso fossero in attesa del rilascio di un titolo di soggiorno possono usufruire dell’assistenza sanitaria tramite il tesserino regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Procedura segnalazione minorenni non accompagnati in Italia

La presenza di un MSNA deve essere immediatamente segnalata:

  • alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la tutela e la nomina di un tutore;
  • alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per effettuare il censimento e il monitoraggio del minorenne.

La figura del tutore

La legge stabilisce che per ogni minorenne non accompagnato debba essere nominato un tutore. Esso ha la rappresentanza legale del minore ed esercita in sua vece gli atti giuridici, agisce per la cura della persona e ne può amministrare gli eventuali beni. La nomina di questa figura spetta al Presidente del Tribunale per i minorenni.

Il tutore deve possedere le cognizioni necessarie per esercitare le proprie funzioni in ragione dell’interesse del minore. Infatti, non possono essere nominati come tutori coloro che possano avere anche il minimo conflitto di interessi con le necessità del soggetto rappresentato.

La legge ha introdotto anche una figura non istituzionale, quale il tutore volontario, un privato cittadino che si assume la tutela di un MSNA. Deve agire per conto del minore negli aspetti giuridici, per il suo benessere psicofisico e per la verifica sulle condizioni di accoglienza e protezione.

Permesso di soggiorno per MSNA

Un MSNA può richiedere un Permesso di soggiorno mediante tre percorsi:

La scelta dell’indirizzo da prendere è cruciale per il destino dei minorenni non accompagnati. Tale scelta può decidere il futuro del minore al compimento dei diciotto anni, sul permanere in Italia regolarmente o essere espulso.

Per la valutazione della scelta, il tutore/avvocato deve valutare tutte le opzioni dei percorsi, considerando singolarmente ogni aspetto per l’interesse superiore del MSNA.

Permesso di soggiorno per MSNA al compimento della maggiore età

Al compimento dei 18 anni, il minore straniero non accompagnato può convertire il suo titolo di soggiorno. Qualora seguisse un corso di studi, potrà fare richiesta di un permesso di soggiorno per studio, mentre, qualora avesse un impiego, sarà abilitato a richiedere il permesso di soggiorno per lavoro. Nel caso in cui non dovesse rientrare nelle suddette categorie, può comunque fare richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.