Ricongiungimento: senza il permesso è possibile la residenza?

Un familiare appena arrivato in Italia con il ricongiungimento familiare e in attesa del permesso di soggiorno può iscriversi all’anagrafe e prendere la residenza?

In generale per poter chiedere la residenza presso il Comune in cui si dimora, occorre essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e in corso di validità . Esistono però dei casi in cui il cittadino extracomunitario può procedere all’iscrizione anagrafica anche prima che il permesso gli venga rilasciato.

1) Chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno può chiedere la residenza esibendo la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta postale attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla legge (entro 60 giorni dalla scadenza del permesso).

2) Chi è arrivato in Italia con un visto per lavoro subordinato e ha già sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno. In questi casi occorre presentare allo sportello la copia del contratto e la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

3) Chi ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare può richiedere ugualmente la residenza. La documentazione da presentare consiste nella copia del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, la copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

In ogni caso, nel momento in cui viene presentata la domanda, il familaire congiunto dovrà iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale o procedere con la stipula di una polizza assicurativa che copra le spese mediche in caso di infortunio o malattia. Nello specifico:

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