REDDITO DI CITTADINANZA PER GLI STRANIERI

Nel 2019 è stato introdotto dal Governo un sussidio che consiste in una somma erogata dallo Stato, nei confronti dei nuclei familiari in possesso di specifici requisiti, finalizzato ad un aiuto economico immediato e necessario, per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che lo percepiscono: questa forma di aiuto ha preso il nome di Reddito di Cittadinanza.

Il Decreto-legge 28 gennaio 2019 stabilisce che il soggetto percipiente il suddetto reddito deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, oppure può essere anche un cittadino appartenente ad uno Stato terzo purché ne ricorrano le seguenti condizioni:

  • Sia titolare di un Permesso di Soggiorno Ue per soggiornanti di lunga durata

Oppure

  • Sia familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e in possesso di un titolo di soggiorno valido in Italia.

In entrambi i casi, lo straniero richiedente il Reddito di Cittadinanza deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno dieci anni al momento della richiesta, dei quali gli ultimi due anni in modo continuativo.

Sono inoltre richiesti ulteriori requisiti specifici, questa volta di natura economica, per l’erogazione del sussidio:

  • ISEE inferiore a 9.360 €;
  • Patrimonio immobiliare (oltre all’abitazione di residenza) non superiore ai 30000 €;
  • Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 €;
  • Reddito familiare inferiore ai 6000 €.

Originariamente era previsto l’obbligo di presentare, unitamente all’ISEE, un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine, inerente ai requisiti del reddito e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione effettiva del nucleo familiare.

Questo obbligo è stato eliminato, dal momento che si è ritenuto che non esiste nessuna possibilità di disporre di informazioni circa il patrimonio mobiliare nei vari Paesi del mondo e che invece, per quanto concerne il patrimonio immobiliare, gli unici Paesi che possono produrre la suddetta documentazione sono contenuti in un elenco del Decreto-legge facente capo alla raccolta dati della Banca Mondiale.

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