Lavoro con il Permesso di soggiorno per studio: requisiti e limiti

Il Permesso di soggiorno per studio è un titolo che permette al cittadino straniero Non-Ue di poter accedere sul territorio nazionale, per un soggiorno di lunga durata, al fine di frequentare un corso di studio o di formazione che abbia una durata superiore ai novanta giorni ed è regolato dal Testo Unico dell’Immigrazione.

Questa tipologia di Permesso di soggiorno è rilasciata a tempo determinato, da un minimo di novanta giorni ad un massimo di un anno, rinnovabile alla scadenza fino al termine dell’attività formativa per la quale è presente in Italia: in ogni caso, non può essere rinnovato per un periodo superiore a tre anni oltre la soglia di durata del corso di studi. Questa tipologia di Permesso di soggiorno consente anche di svolgere un’attività lavorativa che, però, deve essere sempre subalterna rispetto all’attività dello studio.

Regole e limiti dell’attività lavorativa

Le regole sancite per disciplinare l’attività lavorativa con il Permesso di soggiorno per motivi di studio, sono dettate dal D.P.R. 394/1999, il quale statuisce che gli studenti Non-Ue possono lavorare – per il periodo di validità del Permesso- con i seguenti requisiti:

  • Massimo venti ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane;
  • Limite annuale di 1040 ore lavorative.

Queste regole sono state enunciate dalla nota n.1074 di maggio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale ha provveduto a sottolineare il concetto che i suddetti limiti devono essere considerati contestualmente e non in via alternativa: ciò significa che lo studente straniero non può, per esempio, superare il limite delle venti ore settimanali seppur rispettando l’altro limite delle 1040 ore annuali ( e questo soprattutto durante l’estate con i corsi universitari fermi).

La disciplina dell’Ispettorato del lavoro punta, quindi, a concedere piena libertà al titolare del Permesso di soggiorno per studio al fine di svolgere un’attività lavorativa, ma sempre con l’obiettivo prevalente dell’attività formativa. Pertanto, qualora lo studente volesse lavorare per un numero di ore superiore ai limiti sanciti per legge, prima della scadenza sarà tenuto a richiedere la conversione del Permesso di soggiorno da studio a lavoro.